La Legge sul Diritto d’Autore tutela le «opere dell’ingegno di carattere creativo», che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. La tutela è stata estesa anche ai programmi per elaboratore, alle banche dati e alle creazioni di disegno industriale, presupponendo che siano originali e abbiano carattere creativo.
La tutela del Diritto d’Autore comprende sia i diritti morali relativi alla personalità dell’autore, sia i diritti patrimoniali esclusivi di utilizzazione economica dell’opera.
I diritti morali, quali ad es. il diritto alla paternità dell’opera, il diritto al mantenimento dell’integrità dell’opera, ecc., sono inalienabili, imprescrittibili e irrinunciabili; non possono essere ceduti e, anche in caso di cessione dei diritti di utilizzazione economica dell’opera, i diritti morali restano sempre e solo in capo all’autore e possono essere fatti valere dai suoi eredi.
I diritti di utilizzazione economica dell’opera, quali ad es. il diritto di riproduzione, il diritto di esecuzione, rappresentazione, recitazione o lettura pubblica dell’opera, il diritto di distribuzione, ecc., possono, invece, essere acquistati, ceduti o trasmessi ad altri soggetti, in tutte le forme e i modi consentiti dalla legge. Durano per tutta la vita dell’autore e fino a 70 anni dopo la sua morte, dopodichè, l’opera cade in pubblico dominio ed è utilizzabile liberamente da chiunque.